Scuola paritaria


Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali.
L’articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. Tali scuole, definite non statali, possono essere:

  • paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000);
  • non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006);
  • straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994).

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Il riconoscimento della parità quindi garantisce:
  • l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;
  • le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato;
  • l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali.


Ciò inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e le impegna:
  • ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità;
  • a contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.


La scuola paritaria non ha scopo di lucro e le sovvenzioni, sotto forma di rette, servono per pagare i costi gestione della struttura e del personale.
Inoltre, vengono riconosciuti, dallo Stato, dei contributi per coprire i costi gestionali, a patto che siano rispettati e riconosciuti tutti i parametri per la parità.

LE SCUOLE PARITARIE CATTOLICHE


Con Scuola Cattolica si intendono gli enti formativi privati di vario ordine e grado (materna, elementare, media, superiore, universitaria) gestiti da persone giuridiche cattoliche (parrocchia, diocesi, ordini religiosi, associazioni e movimenti).

Nell'insegnamento in essa impartito, omologo a quello dei corrispondenti istituti statali, viene dato particolare risalto ai valori cristiani.

Le scuole cattoliche definiscono la loro identità a partire da un progetto educativo che ne precisa l’ispirazione culturale di fondo e la specifica visione della vita, della persona e dell’educazione, avendo cura che l’istruzione da esse impartita garantisca lo stesso livello qualitativo delle altre scuole. Da qui l’importanza, per la scuola cattolica, di riaffermare la dimensione umanistica, sapienziale e spirituale del sapere e delle varie discipline scolastiche.

La scuola cattolica si pone per suo statuto al servizio di tutti e accoglie tutti, con l’obiettivo primario di curare l’educazione della persona e promuoverne la crescita libera e umanamente completa. L’adesione al progetto educativo della scuola cattolica, come previsto espressamente dalla legislazione statale, non potrà mai essere pertanto motivo di esclusione per alcuno o ostacolo all’accoglienza di chi guarda ad essa con simpatia. Al contrario, dialogo e apertura saranno regola fondamentale dei rapporti tra e con gli alunni e tra e con le famiglie che vengono a farne parte, quali che siano le loro appartenenze culturali e religiose.

La parità scolastica è interesse e patrimonio di tutti i cittadini, perché il diritto a una educazione e a un’istruzione libere appartiene a ogni persona, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose o dai suoi orientamenti culturali.

La libertà di educazione e di istruzione non è una prerogativa confessionale, ma una libertà fondamentale di tutti e di ciascuno. In una logica di sussidiarietà non avrebbe dunque motivo di esistere un pregiudizio nei confronti delle scuole paritarie, dato che la natura pubblica del servizio da esse svolto non risiede nello stato giuridico dell’ente gestore, statale o non statale, ma nella loro funzione a vantaggio di tutta la collettività.

PERCORSO PER LA PARITÀ’


Ottenere il riconoscimento di scuola paritaria


I soggetti interessati a ottenere il riconoscimento di scuola paritaria possono presentare la domanda agli Uffici scolastici regionali.

Chi può candidarsi


Chi vuole aprire una scuola privata come gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, è responsabile della conduzione dell'istruzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell'Amministrazione, nonché garante dell'identità culturale del progetto educativo della scuola tramite le proprie qualità professionali e morali.

Requisiti per ottenere la parità


Tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento della parità scolastica:
  • progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione;
  • piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
  • disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
  • iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
  • applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  • organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe;
  • personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  • contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Durata


Il riconoscimento è valido finché vengono mantenuti i requisiti richiesti, e garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. Se in seguito a ispezione si accertano problematiche e carenze che non vengono sanate o non sono sanabili, l'Ufficio scolastico regionale competente può provvedere alla revoca della parità.

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